Patrimonio Paesaggistico


Il Paesaggio

Il concetto di Paesaggio, con i suoi ambiti di riferimento e la relativa codificazione normativa è stato interessato negli ultimi decenni da profondi cambiamenti. Superata la visione estetico-percettiva che per lungo tempo ha ispirato la legislazione sulla materia e verificati i limiti di un’interpretazione meramente ambientale ed ecologista, è oggi matura la consapevolezza che il Paesaggio rappresenta una tematica ben più complessa, caratterizzata da molteplici interrelazioni e derivazioni.
Le recenti modificazioni legislative, contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sono infatti l’evoluzione di un percorso normativo che ha ormai raggiunto il secolo di vita, a partire dai primi provvedimenti all’inizio del 1900 fino alla completa maturazione di un’apposita disciplina di settore che nel 1939 portò all’emanazione delle legge n. 1497 dedicata alla “protezione delle bellezze naturali”, in parallelo con la legge n. 1089 dello stesso anno, rivolta alla “tutela delle cose di interesse artistico e storico”.
Il passaggio dal concetto di “bellezze naturali e/o panoramiche”, su cui poggia la legge del 1939, a quello di “paesaggio” cui fa riferimento il Codice oggi in vigore, è un’acquisizione relativamente recente, seppure mediata dal processo di affrancamento dal riconoscimento del valore estetico operato dalla Legge n. 431 del 1985 (nota come “legge Galasso”), che individua alcuni contesti territoriali come beni sottoposti a tutela in virtù della loro appartenenza a quelle specifiche categorie (boschi, fiumi, laghi, etc.), indipendentemente da un giudizio sul loro valore estetico. L’ulteriore passo verso l’oggettività del criterio avviene solo con la Conferenza Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) che per la prima volta definisce il paesaggio come termine designante “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il termine “paesaggio” è ormai parte dello stesso titolo della legge nazionale di tutela, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, appunto, che accoglie le indicazioni contenute nell’art. 9 della Costituzione e così lo definisce: “per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (come modificato dal D. Lgs. n. 157/2006).

La tutela dei Beni Paesaggistici è regolata dalla Parte III (artt.131-159) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs. 42/2004 (così come modificato e integrato dal D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) e dal Piano Paesaggistico Regionale del Lazio, redatto congiuntamente dalla Regione e dal MiBAC ai sensi delle disposizioni del Codice e adottato nel 2007.

I Piani Urbanistici Comunali, e gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione, sono in fase di adeguamento alle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, e l’attività di copianificazione per l’adeguamento al PPR vede impegnati congiuntamente le Soprintendenze, i Comuni e la Regione.

Compiti istituzionali

Nelle zone di interesse paesaggistico, per gli interventi di qualsiasi genere, che possano modificare anche in minima parte lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, deve essere preventivamente acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Il ruolo delle Soprintendenze, ai sensi dell’attuale articolo 146 del Codice, è stato notevolmente ampliato, prevedendo che la Regione o i Comuni da questa delegati trasmettano alla Soprintendenza la documentazione presentata dall’interessato ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, accompagnandola con una relazione illustrativa e una proposta di provvedimento. Alla Soprintendenza compete l’espressione di un parere di merito obbligatorio e vincolante, entro 45 giorni dalla ricezione, sulla base del quale la Regione o i Comuni sub-delegati emettono il provvedimento finale (autorizzazione paesaggistica o provvedimento negativo).

Alle Soprintendenze competono, oltre all’esame delle relazioni istruttorie e degli elaborati progettuali ai fini del pronunciamento vincolante di merito, peraltro esteso anche agli accertamenti di compatibilità paesaggistica di opere già realizzate ai sensi dell’articolo 167 del Codice, tutte le attività concernenti la partecipazione al procedimento e il contraddittorio con le parti interessate. Le recenti disposizioni volte alla razionalizzazione e all’accelerazione delle procedure amministrative prevedono la partecipazione della Soprintendenza alle conferenze di servizi, indette ai sensi dell’articolo 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., e l’utilizzo del modulo procedimentale semplificato contemplato dalle norme sugli Sportelli Unici Attività Produttive e per l’Edilizia, che prevedono modalità esclusivamente informatiche per l’invio e la trattazione delle pratiche e degli elaborati, oltre alla partecipazione alle conferenze di servizi.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico

La dichiarazione di notevole interesse pubblico è il primo strumento che la normativa vigente istituisce a tutela del paesaggio. Possono presentare il “notevole interesse pubblico” previsto dalla legge le aree o i complessi di immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, le ville, i giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (art. 136).

La dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da uno dei soggetti che ne hanno titolo (comunali, provinciali o Soprintendenze); essa è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono.

La proposta viene resa pubblica mediante affissione agli albi pretori comunali e pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali, affinché i soggetti interessati possano esserne a conoscenza e formulare eventuali osservazioni o presentare documenti.

Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse può essere emanato dalla Regione su proposta delle commissioni provinciali o dal Direttore regionale, su proposta della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

La dichiarazione detta la specifica disciplina intesa ad evitare la corruzione dei valori espressi dal territorio considerato.

Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è lo strumento che la legge pone alla tutela del paesaggio. Si allegano qui i provvedimenti emanati dal Segretariato regionale del Lazio. Tale elenco verrà ampliato contestualmente con i nuovi provvedimenti e con la ricognizione puntuale delle aree tutelate per legge (art. 142) o sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della precedente legislazione.

Responsabile Area Funzionale

Responsabile Area Funzionale

Arch. Daniele Carfagna
e-mail: daniele.carfagna@cultura.gov.it

Competenze

  • Assicura il coordinamento dell’attività istruttoria dei funzionari competenti per territorio in materia di tutela paesaggistica in particolare per:
  • Attività di tutela del paesaggio, curandone l’omogeneità
  • Procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) per i progetti o piani ricadenti nell’ambito territoriale di competenza
  • Pareri espressi dai funzionari competenti per territorio nelle conferenze di servizi
  • Lavori di copianificazione paesaggistica in accordo col Segretariato regionale e la Direzione generale

Altri funzionari:

Arch. Lorenzo Mattone
e-mail: lorenzo.mattone@cultura.gov.it

Arch. Federica Vitarelli
e-mail: federica.vitarelli@cultura.gov.it